whistleblowing

K.I.S. S.R.L. svolge la propria attività uniformandosi a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità; il tutto nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali che internazionali che si applicano alle attività dalla stessa esercitate.

Con l'espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione di un illecito come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il segnalante è colui il quale - nel proprio contesto lavorativo - si accorge e/o viene a conoscenza di fatti e condotte scorrette, di pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l'interesse pubblico e/o il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Il 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 - emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 - che detta disposizioni relativamente alla trasparenza e alla responsabilità in materia di segnalazioni, alla disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. Whistleblower).

Tutela del segnalante

Il segnalante non può subire ritorsioni di alcun genere.

La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Canale di segnalazione:

https://kissrl.wallbreakers.it/#/

Cosa si può segnalare

Non esiste una lista di fatti e/o situazioni e/o circostanze e/o reati che possono essere segnalati: il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità.

Si riportano a titolo esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.  Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica.

Possono essere oggetto di segnalazione:

  1. violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo;
  2. violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo.
    NON possono essere oggetto di segnalazione:
  3. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  4. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
    seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023;
  5. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

NON possono essere oggetto di segnalazione:

  1. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
    seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023;
  3. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.